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C. 10/10/1960a) nelle premesse: - l'indicazione delle norme di legge su cui il provvedimenti si basa; - l'indicazione del richiedente e, nel caso si tratti di enti pubblici degli eventuali atti deliberativi adottati, per la realizzazione dell'opera, dagli enti stessi e dalle autorità di vigilanza o tutela; -sommaria descrizione delle opere con l'indicazione del relativo importo e del progettista; - brevi considerazioni sulla pubblica utilità dell'impianto progettato, nel caso debba procedersi ad espropriazione; - l'indicazione della rispondenza dell'impianto stesso alle prescrizioni e destinazioni urbanistiche; eventuali altre considerazioni e prescrizioni; - brevi considerazioni, in caso di procedura coattiva, sulla congruità dei termini per il compimento delle espropriazioni e la esecuzione dei lavori (dovranno essere fissati un termine iniziale ed uno finale per le espropriazioni ed uno iniziale ed uno finale per la esecuzione dei lavori); - l'indicazione del parere reso dal comitato provinciale del CONI; b) nel dispositivo: - espressa indicazione dell'approvazione del progetto sommariamente indicato con riferimento alle premesse, al genere delle opere ed al comune interessato; - indicazione degli elaborati vistati che formano parte integrante del decreto; - eventuale indicazione dei quattro termini per l'espropriazione ed i lavori. L'organo che fissa tali termini può provvedere alla loro eventuale proroga su istanza dell'ente realizzatore, purchè il relativo provvedimento venga emesso prima della scadenza. Qualora il progetto interessi zone sottoposte a vincoli di natura paesistica o immobili di interesse artistico e storici ai sensi delle leggi 29-6-1939, n. 1497 e 1-6-1939, n. 1089, è necessario il nulla osta della competente sovrintendenza ai monumenti, che deve essere citato nelle premesse del decreto di approvazione. Se il progetto presentato eccede l'importo di 100 milioni, l'ufficio del genio civile lo rimetterà (possibilmente non oltre venti giorni dalla ricezione), accompagnato da una breve relazione tecnica, al competente provveditorato alle opere pubbliche se comporta una spesa fino a 500 milioni. Delle tre copie degli elaborati progettuali rimaste in possesso dell'organo statale dopo il parere del comitato provinciale del CONI, quella vistata è facente parte integrante del decreto sarà conservata negli archivi dell'autorità che ha provveduto all'approvazione del progetto, mentre le altre due copie saranno inviate, munite del visto di conformità all'originale, rispettivamente, all'ente che dovrà realizzare l'opera ed al CONI. 2. Finanziamento Un comune od altro ente che voglia intraprendere la costruzione, l'ampliamento o le modifiche di impianti sportivi si trova generalmente di fronte ai seguenti possibili casi in relazione al finanziamento della spesa: a) che possa giovarsi delle provvidenze e dei contributi previsti dall'ente re gione, nella cui legge è contemplata la concessione dei finanziamenti o l'accensione dei mutui per la costruzione delle opere; b) che l'ente abbia la disponibilità finanziaria per eseguire le opere facendo ricorso agli appositi stanziamenti previsti nelle voci di bilancio preventivo; c) che l'ente possa e voglia rivolgersi ad istituti di credito per ottenere la concessione di mutui ed in particolare: all'Istituto per il Credito Sportivo che ha per compito istituzionale quello di erogare mutui in favore di enti locali che intendono costruire o ampliare impianti sportivi. 3. La Cassa Depositi e Prestiti (via Goito 4 Roma tel. 06 47231) Soggetti beneficiari dei mutui: a) Enti locali territoriali (Comuni, Province e loro Consorzi, Comunità montane). Nelle Regioni in cui siano stati approvati "programmi regionali di sviluppo" gli Enti locali territoriali devono tener conto degli indirizzi programmatici contenuti nei piani regionali di sviluppo e tale circostanza deve essere fatta constatare nella domanda di mutuo e con apposita attestazione a firma del rappresentante legale dell'Ente. In alcune Regioni la disposizione potrà costituire un ostacolo alla concessione dei mutui perché la Cassa potrà finanziare la costruzione di impianti sportivi soltanto se questi rientrano espressamente negli indirizzi programmatici dei piani stessi. Tuttavia la rigidità della norma è stata temperata dalla possibilità di deroga, qualora le opere da eseguire, pur non rientrando tra quelle considerate dai piani regionali di sviluppo, rivestano importanza primaria per l'Ente. Anche di tale circostanza è necessario dare attestazione nelle forme sopra indicate. Gli Enti locali delle regioni che non hanno ancora adottato un piano di sviluppo possono invece liberamente accedere ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti per qualsiasi opera pubblica di loro competenza e quindi anche per gli impianti sportivi. E', peraltro opportuno che gli Enti suddetti facciano riferimento, nella domanda di mutuo, alla non esistenza del piano regionale di sviluppo. b) Società per azioni (con prevalente capitale di Enti locali territoriali che gestiscono servizi pubblici). : La costruzione ivi compresa l'eventuale acquisizione delle relative aree, completamento, ampliamento, ristrutturazione e recupero di impianti sportivi. Da evidenziare che mentre nel passato erano finanziabili i soli impianti di base, ora sono finanziabili anche gli impianti cosiddetti "spettacolo" cioè strutturati per accogliere il pubblico (tribune, gradinate, ecc.) per progetti d'importo, di norma, non superiore a due miliardi di lire. Durata dell'ammortamento La durata dell'ammortamento è fissata, di norma, in 10 anni. L'ammortamento ventennale viene concesso per i soli mutui che abbiano per oggetto la costruzione di nuove opere. Nel caso in cui il mutuo sia assistito da un contributo regionale, l'ammortamento avrà la medesima durata del beneficio. Tasso di interesse Il tasso di interesse attualmente praticato dalla Cassa è del 9% in ragione di un anno ed è uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata. La rata annuale di ammortamento dovrà essere pagata in due rate semestrali uguali. Procedura La procedura di concessione del mutuo si articola nelle seguenti fasi: a) domanda -La domanda di mutuo, redatta in carta semplice, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, deve contenere l'indicazione della natura delle spese che si intende finanziare col mutuo e il relativo importo. E' richiesto come condizione di procedibilità che il progetto esecutivo dei lavori, con il visto tecnico-sportivo del CONI, sia stato approvato in via definitiva dall'organo competente, conformemente alle apposite normative regionali, dal quale possa essere facilmente desunta la natura dell'impianto che si intende realizzare. b) adesione - L'accoglimento in via preliminare delle domande di mutuo, si concreta nell'"adesione di massima", che costituisce la "promessa" della concessione del finanziamento. c) istruttoria -Gli atti istruttori richiesti per la formale concessione del mutuo sono: - domanda di concessione del mutuo; - copia della delibera consiliare di assunzione del mutuo e costituzione della garanzia, munita delle attestazioni e certificazioni di rito (pubblicazione, approvazione degli organi di controllo, esecutività); - dichiarazione del Segretario, vistata dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la possibilità di contrarre il mutuo in relazione alle vigenti disposizioni di legge; - l'atto di delega di pagamento notificato al tesoriere o sottoscritto dallo stesso; - copia del provvedimento concessivo del contributo, munito dell'impegno di spesa, se l'opera è stata ammessa a fruire di un contributo regionale sulla spesa. L'invio alla Cassa degli atti istruttori deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 4 mesi dalla data dell'adesione di massima. d) concessione - Sulla base della suddetta documentazione viene emanato, con "determina" del Direttore generale della Cassa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il provvedimento formale di concessione del mutuo. e) erogazione -Le somministrazioni, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vengono effettuati con mandato all'Ente Mutuatario esigibile presso la Sezione della Tesoreria provinciale competente. Le somministrazioni sono soggette a "vincolo di specifica destinazione". Garanzia dei mutui Le garanzie sono costituite principalmente dal rilascio di delegazioni di pagamento da rilasciarsi, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio. 4. L'Istituto per il Credito Sportivo (via A. Farnese, 1 - Roma tel. (06) 383451) Soggetti beneficiari dei mutui Enti locali e territoriali (Comuni, Province e loro Consorzi), Comunità montane ed altri Enti Pubblici. Il credito viene esercitato, altresì, a favore di: - Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI; Società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; -enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; - società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica; - enti morali che perseguano, in conformità della normativa che li concerne finalità ricreative e sportive senza fini di lucro. Oggetto dei mutui: Il mutuo può essere richiesto per costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi compresa l'acquisizione delle relative aree e gli oneri accessori (revisione prezzi, IVA, ecc.). L'Istituto finanzia anche stralci di progetti generali, purché gli stralci medesimi concretino opere omologabili ed agibili). L'Istituto finanzia sia gli impianti "di base" che gli impianti "non di base". L'art. 11, ultimo comma, del decreto legge 28-2-1981, n. 38 convertito con modificazione nella legge 23-4-1981 n. 153 ha espressamente previsto che "le limitazioni e modalità" di cui alle disposizioni dello stesso articolo per la contrazione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti "non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di impianti di base". Pertanto per quanto concerne gli impianti sportivi di base, gli Enti Locali non sono soggetti alle limitazioni previste dall'art. 11 del citato decreto legge in ordine al maggiore onere di ammortamento del mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Per quanto concerne gli impianti che non siano di base trovano invece applicazione le limitazioni poste dalla normativa generale di cui all'art. 11 del citato decreto-legge. Pertanto gli Enti locali devono assicurare che il maggiore Onere di ammortamento dei mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa Depositi e Prestiti, sia coperto mediante l'espansione delle entrate o con la riduzione di spese correnti. In considerazione dell'esigenza da parte degli Enti Locali interessati di conoscere in via preventiva le caratteristiche di massima che deve avere un impianto sportivo al fine di essere considerato "impianto di base" e di beneficiare della particolare disciplina prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge n. 38/1981 convertito con modificazioni nella legge n. 153/1981, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo ha approvato i seguenti "criteri di massima" per la attribuzione della qualifica di base: a) agli impianti, la cui consistenza, dimensioni delle aree di gioco e dei rela tivi locali di servizio siano essenziali e conformi ai regolamenti delle competenti Federazioni Sportive Nazionali per permettere l'esercizio delle attività sportive a livello ricreativo e dilettantistico. b) agli impianti di cui al punto a) integrati con strutture che consentono la partecipazione del pubblico nei limiti appresso specificati; - piscine (coperte e scoperte) fino ad un massimo di 600 spettatori; - palestre fino ad un massimo di 1500 spettatori; - campi sportivi fino ad un massimo di 3.000 spettatori. Gli impianti di cui sopra dovranno comunque tener conto di un rapporto funzionale con la potenziale utenza che ne consenta un uso soddisfacente sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello economico-gestionale. Durata dell'ammortamento La durata dell'ammortamento è fissata - di norma - in 10 anni e la stipula del relativo contratto è subordinata al reperimento, ai sensi dello Statuto, dei mezzi finanziari necessari attraverso il collocamento di obbligazioni del "Credito Sportivo". Pertanto, è necessario che, prima di avviare l'istruttoria della pratica, pervenga all'Istituto l'impegnativa della Banca disponibile all'acquisto delle obbligazioni, che sarà perfezionata successivamente al momento della concessione del mutuo. Tasso di interesse Poiché l'Istituto ricorre ad emissioni obbligazionari per la integrazione lei fondi operativi, il tasso di interesse è determinato in relazione al costo di mercato del denaro. Attualmente è dell'8% in ragione d'anno. Contributi sugli interessi Il mutuo può essere agevolato con eventuali contributi sugli interessi la cui misura attualmente varia dall'1% al 3%. La procedura di concessione del mutuo si articola nelle seguenti fasi: |
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